05.11.25 - Redazione InSic
Aggiornamento del 3 novembre 2025 – Pubblicata la rettifica alla Direttiva (UE) 2023/2668
L’UE ha fornito precisazioni sulla data di applicazione dei nuovi valori limite di esposizione all’amianto: non più “entro il 21 dicembre 2029”, ma “a partire dal 21 dicembre 2029“. Scopri i dettagli nel testo a seguire.
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 3 novembre 2025 è stata pubblicata la rettifica 2025/90864 alla Direttiva (UE) 2023/2668, che modifica la Direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione all’amianto.
La direttiva del 2023 ha stabilito una riduzione significativa dei valori limite di esposizione professionale all’amianto, passando da 0,1 fibre/cm³ a 0,01 fibre/cm³, e prevedendo per gli Stati membri il recepimento delle nuove misure entro il 21 dicembre 2025.
La rettifica interviene su un aspetto fondamentale della formulazione originale: la decorrenza dei nuovi valori limite. La norma iniziale prevedeva che l’obbligo per i datori di lavoro fosse da applicare “entro il 21 dicembre 2029”. Il testo rettificato chiarisce invece che il nuovo limite si applica a partire dal 21 dicembre 2029, rendendo inequivocabile la tempistica di attuazione.
A partire dal 21 dicembre 2029, quindi, i datori di lavoro dovranno garantire che nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a:
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Il Consiglio dei Ministri, nella seduta dell’8 ottobre 2025, ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva (UE) 2023/2668, che modifica la Direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione all’amianto.
Il termine per il recepimento da parte degli Stati membri, della direttiva (UE) 2023/2668, scade il 21 dicembre 2025, tranne che per il recepimento di alcune novità – relative alla misurazione della concentrazione nell’aria di fibre di amianto – per le quali è previsto il termine del 21 dicembre 2029.
Il provvedimento, predisposto sulla base della legge di delegazione europea, introduce importanti modifiche al D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro.
Le principali novità riguardano:
La novità principale riguarda la riduzione dei limiti massimi di esposizione dei lavoratori all’amianto, che passano da 0,1 fibre/cm³ a 0,01 fibre/cm³.
Dal 21 dicembre 2029, la misurazione delle fibre di amianto dovrà essere effettuata con microscopia elettronica, includendo anche le fibre più sottili (con larghezza inferiore a 0,2 micrometri), considerate altamente pericolose per la salute.
Viene esteso il principio di immediata cessazione dei lavori e di preventiva adozione (al fine della ripresa degli stessi lavori) di adeguate misure di protezione – oltre ai casi di superamento dei valori limite – anche ai casi in cui vi sia motivo di ritenere che siano stati coinvolti nella lavorazione materiali contenenti amianto non identificati prima dei lavori e che i medesimi materiali possano sprigionare (o aver sprigionato) polvere di amianto.
Il decreto integra – in conformità a quanto disposto dalla direttiva (UE) 2023/2668 – il principio vigente secondo cui, prima dell’inizio di lavori relativi a edifici, il datore di lavoro adotta ogni misura necessaria volta a individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d’amianto. Viene ora introdotto un riferimento esplicito anche ai lavori di ristrutturazione, mentre la formulazione originaria fa riferimento esclusivamente ai lavori di demolizione o di manutenzione.
Viene poi introdotta una disciplina specifica sulla valutazione dei rischi per le attività lavorative che possono comportare il rischio di esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto. Inoltre, viene stabilito un criterio di priorità per la rimozione dell’amianto, che deve essere considerata intervento prioritario rispetto ad altre operazioni di manutenzione o bonifica.
La violazione di tale obbligo comporta sanzioni penali con arresto fino a sei mesi o ammenda fino a 9.000 euro.
Lo schema di decreto prevede la soppressione delle deroghe attualmente previste per le lavorazioni comportanti esposizioni all’amianto sporadiche e di debole intensità (ESEDI). Resta, invece, contemplata la deroga relativa all’obbligo di notifica (precedente all’inizio dei lavori) all’organo di vigilanza.
Conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2023/2668 viene modificata la disciplina del richiamato obbligo di notifica, che il datore di lavoro deve eseguire prima dell’inizio dei lavori che comportano o possono comportare esposizione all’amianto. La notifica dovrà contenere anche:
Si prevede inoltre che la documentazione relativa ai lavoratori venga conservata per almeno 40 anni.
Un capitolo centrale del decreto riguarda la formazione dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto. Si specifica, in particolare, che la formazione:
Si richiede inoltre un’ulteriore formazione specifica per l’effettuazione di lavori di demolizione o rimozione dell’amianto.
Il decreto e il relativo allegato prevedono inoltre l’estensione dell’ambito di una sezione del registro nazionale dell’INAIL relativo ai casi di neoplasia di sospetta origine professionale e ai casi di effetti avversi per la salute da esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione.
La sezione attualmente relativa ai soli casi di mesotelioma viene ampliata a tutte le patologie professionali – se derivanti dall’esposizione all’amianto – indicate nel suddetto allegato; quest’ultimo comprende, oltre al mesotelioma:
Fonte: Servizio Studi Camera dei Deputati – Atto del Governo n. 322
Sempre in merito alla Direttiva Europea 2023/2668 del Parlamento Europeo e del Consiglio, il Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti prodotti e insediamenti antropici (Dit) dell’Inail ha pubblicato nel mese di ottobre 2025 il Volume – La Direttiva europea 2023/2668: contenuti e novità sulla tutela dei lavoratori esposti ad amianto.
L’obiettivo è quello di informare sui cambiamenti introdotti rispetto a quanto previsto dal vigente d.lgs. 81/08 e sugli impatti economici possibili che potranno derivare dal recepimento della norma nel nostro Paese.
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