In questa pagina riportiamo gli aggiornamenti alle norme armonizzate sui DPI pubblicate sulla Gazzetta europea ai fini della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza prevista dal Regolamento europeo 2016/425 (art. 14) sui DPI.
La Decisione di esecuzione (UE) 2025/895 della Commissione europea, del 14 maggio 2025, modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/941 per quanto riguarda le norme armonizzate per:
Le norme armonizzate sono elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio.
L’art. 1 della decisione di esecuzione (UE) 2025/895 modifica l’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/941, come di seguito indicato:
| «21 bis. | EN 352-2:2020+A1:2024 Protettori dell’udito – Requisiti generali – parte 2: Inserti Avvertenza: questa norma non comporta l’obbligo di apporre sul prodotto un’etichettatura recante il livello di riduzione acustica. La conformità a questa norma non conferisce pertanto una presunzione di conformità all’allegato II, punto 3.5, secondo comma, del regolamento (UE) 2016/425.»; |
| «31 bis. | EN 353-2:2024 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute – parte 2: Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio flessibile»; |
| «67 bis. | EN 958:2024 Attrezzatura per alpinismo – Sistemi di assorbimento di energia utilizzati nelle ascensioni per via ferrata – Requisiti di sicurezza e metodi di prova»; |
| «147 bis. | EN 14404-2:2024 Dispositivi di protezione individuale – Protettori delle ginocchia per lavori in posizione inginocchiata – parte 2: Requisiti per i protettori del ginocchio indossabili (tipo 1)»; |
| «147 ter. | EN 14404-3:2024 Dispositivi di protezione individuale – Protettori delle ginocchia per lavori in posizione inginocchiata – parte 3: Requisiti per la combinazione individuale di ginocchiere e indumenti (tipo 2) Avvertenza: oltre che ai punti 5.5.1.1, 5.5.1.2, 5.5.5.1 e 5.5.5.2, è necessaria anche la conformità al punto 5.5.1.3 per conferire una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all’allegato II, punto 1.3.1, del regolamento (UE) 2016/425.»; |
| «147 quater. | EN 14404-4:2024 Dispositivi di protezione individuale – Protettori delle ginocchia per lavori in posizione inginocchiata – parte 4: Requisiti per la combinazione di ginocchiere e indumenti interoperabili (tipo 2)»; |
| «147 quinquies. | EN 14404-6:2024 Dispositivi di protezione individuale – Protettori delle ginocchia per lavori in posizione inginocchiata – parte 6: Requisiti per i sistemi di inginocchiamento (tipo 4)»; |
| «175 bis. | EN 17109:2020+A1:2024 Attrezzatura per alpinismo – Sistemi di sicurezza individuali per percorsi acrobatici – Requisiti di sicurezza e metodi di prova»; |
| «177 bis. | EN 17487:2024 Indumenti di protezione – Indumenti trattati con permetrina come articoli che supportano la protezione contro le punture di zecche»; |
| «189.I | EN 50365:2023 Lavori sotto tensione – Elmetti isolanti da utilizzare su impianti di media e bassa tensione EN 50365:2023/AC:2024-09». |
La decisione di esecuzione (UE) 2025/895 è entra in vigore il 16 maggio 2025, giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il punto 1) dell’allegato si applica a decorrere dal 16 novembre 2026.
La Decisione di esecuzione (UE) 2025/286 della Commissione europea, del 13 febbraio 2025, modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/941 per quanto riguarda le norme armonizzate per:
L’art. 1 della decisione di esecuzione (UE) 2025/286 modifica l’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/941, come di seguito indicato:
| «25 bis. | EN 352-6:2020+A1:2024 Protettori dell’udito – Requisiti di sicurezza – parte 6: Cuffie con comunicazione audio legata alla sicurezza»; |
| «27 bis. | EN 352-8:2020+A1:2024 Protettori dell’udito – Requisiti di sicurezza – parte 8: Cuffie con possibilità di ascolto audio non legato al lavoro»; |
| «28 bis. | EN 352-9:2020+A1:2024 Protettori dell’udito – Requisiti di sicurezza – parte 9: Inserti con comunicazione audio legata alla sicurezza»; |
| «29 bis. | EN 352-10:2020+A1:2024 Protettori dell’udito – Requisiti di sicurezza – parte 10: Inserti con possibilità di ascolto audio non legato al lavoro»; |
| «63 bis. | EN 813:2024 Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute – Cinture con cosciali». |
La decisione di esecuzione (UE) 2025/286 è entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Ciononostante, il punto 1 dell’allegato della decisione 2025/286 si applica a decorrere dall’11 novembre 2025, mentre il punto 2 dell’allegato si applica a decorrere dal 14 agosto 2026.
Come indicato nell’articolo 14 (Presunzione di conformità del DPI), del Regolamento europeo sui DPI, 2016/425: un dispositivo di protezione individuale conforme alle norme armonizzate o alle parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è considerato conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato II, contemplati da tali norme o parti di esse.
Le norme armonizzate sono una categoria specifica di norme europee elaborata su richiesta della Commissione europea.
È possibile applicare le norme armonizzate per dimostrare che determinati prodotti o servizi siano conformi ai requisiti tecnici previsti dalla pertinente legislazione dell’UE.
I requisiti tecnici indicati nella legislazione dell’UE sono obbligatori, mentre l’utilizzo di norme armonizzate avviene di solito su base volontaria.
Le norme armonizzate stabiliscono specifiche tecniche ritenute adatte o sufficienti per conformarsi ai requisiti tecnici previsti dalla legislazione dell’UE.
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