In base a quanto stabilito dagli articoli 250 e 256 del D.Lgs. n. 81/2008 – Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto – l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito indicazioni operative in merito all’obbligo di comunicazione all’Organo di Vigilanza competente.
Prima di iniziare qualsiasi intervento di manutenzione o demolizione, il datore di lavoro deve adottare ogni misura utile per verificare la presenza di materiali contenenti amianto, anche attraverso informazioni fornite dai proprietari dei locali.
In caso di dubbio, si applicano le disposizioni del Capo III del D.Lgs. 81/08, dedicate alla protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto.
In proposito, il D.Lgs. 81/08 (TUSL) all’art. 246 specifica che – fermo restando quanto previsto dalla Legge 27 marzo 1992, n. 257 – le norme del TUSL si applicano a “tutte le rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate”.
L’articolo 250 del Testo Unico stabilisce che, prima dell’inizio dei lavori previsti all’art. 246, il datore di lavoro deve presentare una notifica all’organo di vigilanza competente per territorio.
La comunicazione può essere inviata in modalità telematica, direttamente o tramite organismi paritetici o associazioni datoriali.
La notifica in questione deve contenere almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi:
Ogni modifica delle condizioni di lavoro che possa aumentare il rischio di esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto, comporta l’obbligo di nuova notifica all’autorità competente.
Quando si effettuano lavori di demolizione o rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto – da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto – l’articolo 256 del D.Lgs. 81/08 impone che il datore di lavoro, prima dell’inizio delle attività predisponga un piano di lavoro.
Tale documento deve prevedere misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell’ambiente esterno e deve contenere informazioni su:
Il TUSL prevede quindi che copia di tale piano di lavoro venga inviata all’organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori. Se entro 30 giorni l’organo di vigilanza non richiede integrazioni o modifiche e non formula prescrizioni, il datore di lavoro può eseguire i lavori.
L’invio della documentazione in questione sostituisce gli adempimenti previsti all’articolo 250, D.lgs. 81/08.
L’art. 256, comma 1, del D.Lgs. 81/08 precisa che lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all’articolo 212 del D.Lgs. 152/2006.
Si tratta di un requisito essenziale per garantire la competenza tecnica e la tutela della salute dei lavoratori.
A seguito della Legge n. 215/2021, la competenza in materia di tutela della salute e della sicurezza è stata estesa all’INL per tutti i settori produttivi.
Pertanto, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 81/08, l’organo di vigilanza deve intendersi sia come ASL sia come Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).
Nella circolare prot. 7269/2025, del 3 settembre 2025, l’INL ha richiamato l’Accordo “CSR, 27 luglio 2022 n. 142 – Indicazioni operative per le attività di controllo e vigilanza ex art. 13 D.Lgs. 81/2008 modificato dal d.l. n.146/2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 215/2021”, che definisce un modello di collaborazione tra INL e Regioni/ASL.
Il documento, approvato in Conferenza Stato-Regioni, stabilisce criteri uniformi per coordinare l’attività ispettiva in materia di salute e sicurezza sul lavoro e garantire coerenza nell’applicazione della normativa. In attesa di una definizione condivisa delle competenze operative, le ASL continuano a rilasciare i pareri/autorizzazioni in questione.
Quindi, ad oggi, l’obbligo di comunicazione previsto dagli articoli 250 e 256 del D.Lgs. 81/08 si adempie inviando le relative comunicazioni esclusivamente alla ASL competente per territorio.
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