Con Interpello n. 3/ 2022 la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro risponde ad un quesito presentato dal Dipartimento Autonomie Locali e Polizie Locali (DICCAP) e dal Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale (SULPL) sulla possibilità di nominare più di un responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP).
Il ministero recupera la normativa di riferimento in materia di RSPP e Servizio di prevenzione e Protezione e con riferimento all’art. 31 comma 8 ricorda l’istituzione di un unico RSPP presso la singola unità produttiva.
La Commissione ripercorre gli articoli del Testo unico di Sicurezza (D.Lgs. n.81/2008) che riguardano più da vicino la figura del RSPP (art.2 Definizione, Art. 17 – Obblighi non delegabili, Articolo 31 – Organizzazione).
Con riferimento all’art. 31 “Servizio di prevenzione e protezione”, la Commissione ricorda che la normativa prevede (comma 8):
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione” è la “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”.
(art.2 comma 1 lett. i del D.Lgs. n.81/2008)
Il “servizio di prevenzione e protezione dai rischi” è l’“insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”.
(art.2 comma 1 lett. l del D.Lgs. n.81/2008)
Il Servizio di prevenzione e protezione si intende costituito quando sono stati nominati il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) e gli eventuali addetti (ASPP).
(Indicazione della Commissione Consultiva nell’Interpello 3/22).
Il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all’interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole dettate nell’art. 31 del D.Lgs. n.81/2008.
(art.31 comma 1 del D.Lgs. n.81/2008)
L’“unità produttiva” è lo “stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”.
(art.2 comma 1 lett. t del D.Lgs. n.81/2008)
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