Oggi in Gazzetta il DL COVID di settembre, DL 122/2021 entrato in vigore l’11 settembre 2021. Come anticipato dal governo in conferenza stampa, il decreto stravolge l’approccio tenuto nei provvedimenti precedenti sul controllo del green pass nei quali la platea dei soggetti era limitata.
Il caso più impattante è quello della scuola dove l’obbligo di presentare il green pass è stato esteso con un perentorio “chiunque”.
Ne parliamo con Stefano Massera, esperto in Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro e Direttore tecnico di Istituto Informa.
Qual è la reale portata della previsione del DL n.122/2021?
La portata è enorme. In applicazione del DL 122/21 chiunque accede a un istituto scolastico è soggetto al controllo del green pass da svolgersi sotto la responsabilità del gestore.
Il DL 111/21 stabiliva che tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, dovevano possedere ed erano tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2.
Il nuovo testo dispone invece che l’obbligo si applica a chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative professionali regionali. Proprio quel “chiunque” estende in modo molto importante l’impatto del provvedimento.
Quindi, a chi si estenderebbe l’obbligo del Green Pass concretamente?
L’estensione dell’obbligo è duplice:
La nuova previsione rende ormai inequivocabile l’applicabilità dell’obbligo a una platea molto estesa di lavoratori.
E gli studenti sono inclusi nell’obbligo di Green Pass??
In ogni caso il “chiunque” non contempla gli studenti non universitari così come chiarito dal comma 3 dell’articolo 1 del decreto.
A quali ambienti intendeva mirare il governo specificando “accesso agli istituti scolatici”?
Va appunto sottolineato il fatto che legislatore ha esteso l’obbligo a chiunque accede all’istituto scolastico. Si tratta di una previsione in senso lato. Il fatto che non sia stato specificato, come in altre analoghe fonti normative, “chiunque accede ai locali …” significa che il legislatore intende l’obbligo esteso all’intero istituto scolastico comprendendo anche le aree accessorie (giardini, impianti ecc.) e non solo nei confronti di coloro che accedono alle aree in qui si svolge la didattica vera e propria. Di fatto l’obbligo si applica all’interno dell’intero perimetro di un qualsiasi istituto scolastico.
Quali sono allora i soggetti che concretamente devono accedere agli istituti scolastici muniti di Green Pass?
Chiaramente è difficile elencarli tutti, ma in prima battuta sono obbligati alla presentazione del green pass:
Di che tipo di “allargamento” stiamo parlando?
La platea dei lavoratori obbligati si estende in modo drastico. I dati Istat parlano di oltre 1.100.000 lavoratori impiegati nel mondo dell’istruzione; a questi vanno aggiunti tutti i soggetti dell’indotto che non è facile stimare, ma è più che lecito pensare che questo solo provvedimento impatti su una platea di lavoratori compresa tra il 5% e il 10% dell’intera forza lavoro italiana (stimata in 22 milioni di occupati da Istat nel 2021).
C’è da scommettere che dovremo tornare presto a commentare e integrare questa disposizione, anche perché è già stato dichiarato che ne seguiranno altre analoghe per settori differenti.
Il 23 settembre 2021
IN VIDEOCONFERENZA
l’Istituto Informa organizza una nuova edizione del corso: Green pass: quali risvolti per le aziende?
con il Prof. Raffaele Guariniello, Magistrato e giurista, esperto di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori.
Valido come corso di Aggiornamento per RSPP, ASPP, Datori di Lavoro, Dirigenti, Preposti, (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)
L’incontro, attraverso un approfondimento sulla tematica e la puntuale risposta ai quesiti dei partecipanti, vuole chiarire i numerosi interrogativi emersi in questo particolare periodo storico.