Il D.Lgs. 81/08 al Titolo V attua la direttiva 92/58/CEE, in materia di prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e salute sul luogo di lavoro. La segnaletica di sicurezza sul luogo di lavoro non era stata riportata nel testo del D.Lgs. 626/94 ma era stata successivamente recepita in un autonomo testo di legge, il D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493.
In questo articolo analizziamo il significato della segnaletica di sicurezza, la normativa di riferimento, i casi in cui è obbligatoria e quali sono le varie tipologie dei cartelli di sicurezza.
L’art. 162 del D.Lgs. 81/2008 fornisce la definizione di segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro. La segnaletica di sicurezza:
L’art. 163 del D.Lgs. 81/08 prescrive che il datore di lavoro deve far ricorso alla segnaletica di sicurezza nel caso in cui:
La segnaletica di sicurezza deve risultare conforme alle prescrizioni di cui agli allegati da XXIV a XXXII del Testo Unico di sicurezza.
L’ Allegato XXIV riporta i requisiti specifici della segnaletica di sicurezza, descrive le diverse utilizzazioni e fornisce indicazioni generali sulla intercambiabilità o complementarità dei segnali.
In particolare, la segnaletica:
I colori dei segnali hanno uno specifico significato. In particolare:
Nella tabella che segue sono indicate le prescrizioni da applicare a tutte le segnalazioni per le quali è previsto l’uso di un colore di sicurezza.

La scelta fra determinati segnali è libera, a condizione che si provveda al riguardo ad assicurare la specifica informazione e formazione.
I cartelli devono essere costituiti di materiale il più possibile resistente agli urti, alle intemperie ed alle aggressioni dei fattori ambientali, mentre le loro dimensioni e proprietà colorimetriche e fotometriche saranno tali da garantirne una buona visibilità e comprensione.
L’allegato XXV descrive dettagliatamente le situazioni che possono compromettere l’efficacia della segnaletica utilizzata. Ad esempio:
I mezzi e i dispositivi segnaletici devono essere regolarmente puliti, sottoposti
a manutenzione, controllati e riparati e, se necessario, sostituiti. Al fine di conservare le loro proprietà intrinseche o di funzionamento.
Il numero e l’ubicazione dei mezzi o dei dispositivi segnaletici deve essere valutato in funzione dell’entità dei rischi, dei pericoli o delle dimensioni dell’area da coprire.
Il D.Lgs. 81/08 stabilisce le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, nel Titolo V – Segnaletica di Salute e Sicurezza sul Lavoro. All’interno degli artt. 161-166 tratta infatti: Campo di applicazione, Definizioni, Obblighi del datore di lavoro, Informazione e formazione, Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente, Sanzioni a carico del preposto (ABROGATO).
La normativa di sicurezza prevede specifiche tipologie di segnali: segnali di divieto, che vietano un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo; segnali di avvertimento, che avvertono di un rischio o pericolo; segnali di prescrizione, che prescrivono un determinato comportamento; segnali di salvataggio o di soccorso, che forniscono indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio.
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