La sicurezza sul lavoro può essere definita come l’insieme delle misure di prevenzione e protezione che hanno lo scopo di tutelare la vita e la salute dei lavoratori. Tali misure sono individuate attraverso la valutazione dei rischi presenti negli ambienti di lavoro.
Quando si parla di salute e sicurezza sul lavoro ci si riferisce alla prevenzione dei rischi e alla protezione dai rischi per i lavoratori coinvolti nell’attività produttiva.
In particolare, il concetto di prevenzione è stato definito e integrato nell’art. 2 del D.Lgs. 81/08 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) che specifica alla lettera n):
In tutti gli ambienti di lavoro sussistono dunque condizioni di pericolo che rappresentano un rischio per la sicurezza delle persone, potendo generare danni alla salute.
Ma cosa si intende con i concetti di rischio e pericolo?
Il D.Lgs. 81/08 risponde a questa domanda nell’articolo 2 alle lettere r) e s):
Il datore di lavoro, ha la responsabilità dell’organizzazione. Essendo quindi il titolare del rapporto di lavoro – ed esercitando poteri decisionali e di spesa – ha l’obbligo di tutelare la salute e la sicurezza di ogni lavoratore.
L’obbligo di garanzia del datore di lavoro, in quanto primo destinatario delle norme di sicurezza, trova fondamento nei principi costituzionali del dovere di solidarietà (art. 2 Cost.), del diritto alla integrità psico-fisica del lavoratore (art. 32 Cost.) e del diritto alla tutela della sicurezza, della libertà e della dignità umana (art. 41 Cost.).
Il D.Lgs. 81/08 individua una serie di figure chiave che hanno – ognuna per quanto di sua competenza – uno specifico ruolo nella gestione della sicurezza in azienda.
Tali figure sono, in particolare, quelle indicate all’articolo 2 del decreto 81/08:
Il miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è da sempre un obiettivo di grande rilievo per l’UE.
L’adozione della direttiva quadro 89/391/CEE ha segnato un punto di svolta fondamentale per tutti i paesi membri. La direttiva “madre” pone infatti l’accento sulla cultura della prevenzione che deve essere implementata tramite una serie di misure preventive, appunto: informazione, consultazione, partecipazione equilibrata, formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.
La legislazione europea ha fissato quindi le norme minime per la tutela dei lavoratori, consentendo agli Stati membri di mantenerle o di introdurre provvedimenti più rigorosi.
La sicurezza sul lavoro è regolata nel nostro Paese dal D.Lgs. 81/08.
Questo provvedimento, conosciuto anche come Testo unico di Salute e Sicurezza sul Lavoro (TUSL), coordina le norme vigenti in materia di salute e sicurezza, nel rispetto delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali.
Il D.Lgs. 81/08 definisce, al Capo III, le misure generali di tutela e i conseguenti obblighi.
Tra quelli fondamentali, ricordiamo in particolare, per il datore di lavoro:
nonché:
In seguito alla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza durante l’attività lavorativa, deve essere redatto uno specifico documento, il DVR, art. 28, comma 2, D.Lgs. 81/08, che:
La scelta dei criteri per la redazione del DVR è lasciata alla responsabilità del datore di lavoro, che deve ispirarsi a: “criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione”.
Come sancito dall’articolo 37, comma 2, del D.lgs. 81/08, la durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, devono essere definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Dopo numerosi rinvii, la Conferenza Stato-Regioni convocata, in seduta ordinaria il 17 aprile 2025, ha finalmente sancito l’Accordo Stato-Regioni per la formazione in materia di Sicurezza sul lavoro (in G.U. n.119 del 24-05-2025.
Il D.Lgs. 81/08 prevede, in caso di violazione delle disposizioni a tutela dei lavoratori, sanzioni amministrative e sanzioni penali.
La vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è assegnata alle ASL competenti, all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e per quanto di competenza, dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
Oltre alla norma di settore, anche il codice civile prevede l’obbligo di tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore (art. 2087 c.c.). Infine, il codice penale prevede, rispettivamente agli articoli 437 e 451 c.p., i delitti di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, e di omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro.
L’originale assetto sanzionatorio del TUSL è stato rivisto significativamente dal D.Lgs. 106/2009, che ha mantenuto la pena del solo arresto per alcune delle violazioni più gravi, e ridotto, in generale, nell’ambito delle contravvenzioni, sia la durata delle pene detentive che l’importo delle ammende.
Il D.Lgs. 81/2008 presenta dunque oggi un impianto sanzionatorio che consente ai contravventori di utilizzare precisi meccanismi volti a ridurre la pena, a condizione che vengano preventivamente ripristinate le previste condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Nel tempo, il Decreto Legislativo n. 81 del 2008 è stato oggetto di integrazioni e significative modifiche legislative, tra cui ricordiamo in particolare:
Il decreto legislativo n. 81/2008 è la norma di riferimento nazionale per la Salute e Sicurezza sul Lavoro. Tale norma si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.
Il lavoratore è il principale destinatario delle norme antinfortunistiche, ma è subordinato nello svolgimento dell’attività lavorativa, al potere direttivo, organizzativo e disciplinare dell’imprenditore. Tale vincolo di subordinazione lo obbliga a rispettare le disposizioni e le misure preventive disposte dall’azienda.
Il D.Lgs. 81/2008 definisce due specifici obblighi, non delegabili, per il datore di lavoro: l’obbligo di valutare tutti i rischi ed elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), e l’obbligo di designare il RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione).
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