Con Nota n. 642 del 6 aprile 2023, l’Ispettorato nazionale del Lavoro risponde ad alcuni interrogativi sulla decadenza del provvedimento di sospensione a seguito del decreto di archiviazione del giudice penale, ai sensi del comma 16 dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008.
In particolare, riguarda alcune casistiche che possono ricorrere a seguito dell’emissione da parte del Giudice penale del decreto di archiviazione per l’estinzione delle contravvenzioni accertate in occasione dell’adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 1 dello stesso art. 14.
INL ricorda che il comma 16 dell’art. 14 prevede espressamente che “l’emissione del decreto di archiviazione per l’estinzione delle contravvenzioni, accertate ai sensi del comma 1, a seguito della conclusione della procedura di prescrizione prevista dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, comporta la decadenza dei provvedimenti di cui al comma 1 fermo restando, ai fini della verifica dell’ottemperanza alla prescrizione, anche il pagamento delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettera d)”.
INL chiarisce che, in presenza di un provvedimento di sospensione non revocato dall’Ufficio ai sensi del comma 11, ma decaduto ai sensi del comma 16, la ripresa dell’attività lavorativa da parte del datore di lavoro, successiva all’emissione del decreto di archiviazione, non costituisce violazione del comma 15 dell’art. 14, il quale prevede la pena dell’arresto fino a sei mesi per il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione adottato per violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
La decadenza del provvedimento di sospensione ai sensi del comma 16 opera, inoltre, anche nelle ipotesi di decreti di archiviazione adottati per reati a condotta esaurita. Qui risulta applicabile la procedura di prescrizione obbligatoria ex art. 15 del D.Lgs. n. 124/2004, la quale consisterà esclusivamente nell’ammettere il contravventore al pagamento dell’ammenda nella misura pari ad un quarto del massimo o della misura fissa. Se venisse adottato il decreto di archiviazione, allo stesso modo, ai sensi del comma 16 dell’art. 14, si determinerà la decadenza del provvedimento di sospensione.
Una ulteriore casistica può presentarsi nell’ipotesi in cui il provvedimento di sospensione venga revocato a seguito di istanza di parte – ai sensi del comma 11 dell’art. 14, mediante il pagamento del 20% della somma aggiuntiva dovuta – e successivamente, intervenga l’adozione del decreto di archiviazione da parte del Giudice penale per ottemperanza alla prescrizione obbligatoria di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 758/1994. In tal caso l’adozione del decreto di archiviazione non fa venire meno l’obbligo, da parte da datore di lavoro, di versare la quota residua della somma aggiuntiva, maggiorata del 5%, obbligo che rimane fermo in quanto derivante dalla presentazione della relativa istanza, finalizzata alla concessione della revoca che ha consentito al datore di riprendere la sua attività.