17.11.25
In questo approfondimento riportiamo il testo consolidato (al 1/10/2022) della DIRETTIVA 2011/65/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’8 giugno 2011 sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e le ultime modifiche intervenute a livello europeo sugli allegati III e IV sulle esenzioni alle restrizioni all’uso delle sostanze pericolose in specifiche apparecchiature e dispositivi medicali.
La DIRETTIVA 2011/65/UE istituisce norme riguardanti la restrizione all’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) al fine di contribuire alla tutela della salute umana e dell’ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE.
RoHS è un acronimo dall’inglese: Restriction of Hazardous Substances Directive.
Indica la Direttiva 2011/65 sulla restrizione dalle sostanze pericolose nelle AEE.
Per «apparecchiature elettriche ed elettroniche» o «AEE», si intendono le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di tali correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1 000 volt per la corrente alternata e a 1 500 volt per la corrente continua.
La Direttiva si applica alle AEE che rientrano nelle categorie dell’allegato I.
Gli Stati membri devono verificare (art.4) che le AEE immesse sul mercato, compresi i cavi e i pezzi di ricambio destinati alla loro riparazione, al loro riutilizzo, all’aggiornamento delle loro funzionalità o al potenziamento della loro capacità, non contengano le sostanze di cui all’allegato II. Nei materiali omogenei è invece tollerata una concentrazione massima in peso non superiore a quella indicata nell’allegato II.
Queste sono le sostanze contenute nell’Allegato II con le concentrazioni massime
la Commissione, mediante singoli atti delegati può includere materiali e componenti delle AEE per applicazioni specifiche nelle liste degli allegati III e IV.
L’inclusione negli Allegati III e IV non deve indebolire la protezione della salute umana e dell’ambiente offerta dal regolamento (CE) n. 1907/2006 e deve soddisfare le seguenti condizioni:
Le misure adottate hanno una validità massima di cinque anni per le categorie da 1 a 7, 10 e 11 dell’allegato I e una validità massima di sette anni per le categorie 8 e 9 dell’allegato I. I periodi di validità devono essere decisi caso per caso e possono essere prorogati.
In questa sezione seguiamo le principali modifiche alle Direttiva 2011/65 ROHS, poi recepite nel nostro ordinamento con specifici atti di adeguamento.
Uno dei principali atti di modifica alla Direttiva 2011/65 è la Direttiva n.2102/2017 recepita nel nostro ordinamento con D.Lgs 12 marzo 2020, n. 42.
La Direttiva modifica la direttiva “madre”, la 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e uniforma le norme in materia, in modo da evitare ostacoli agli scambi e distorsioni della concorrenza dovuti alle diversità delle legislazioni degli Stati membri dell’Unione.
Inoltre, introduce modifiche alla normativa precedente, in modo da garantire una maggiore e più efficace tutela della salute umana attraverso la riduzione della quantità di sostanze pericolose utilizzate nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e, comunque, un loro migliore recupero e uno smaltimento ecologicamente corretto.
In particolare, la Direttiva 2017/2102
Nel 2022 si sono susseguiti diversi aggiornamenti della Direttiva.
Le modifiche previste dalle Direttive 1631/2022 e Dir. n.1632/2022 del 12 maggio 2022 (in Gazzetta UE L 245 del 22 settembre 2022) saranno operative entro il 28 febbraio 2023:
Sulla Gazzetta L 43 del 24 febbraio 2022 sono state pubblicate diverse direttive che hanno modificato, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della Direttiva.
| PROVVEDIMENTO DI MODIFICA ALLA DIRETTIVA ROHS | ESENZIONE PREVISTA |
|---|---|
| Direttiva delegata (UE) 2023/171 della Commissione del 28 ottobre 2022 approvato con DECRETO 14 luglio 2023 | esenzione relativa all’uso del cromo esavalente come agente anticorrosivo nelle pompe di calore ad assorbimento a gas |
| DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2022/274 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2021 | esenzione relativa all’uso del mercurio in lampade fluorescenti a catodo freddo e lampade fluorescenti con elettrodo esterno per usi speciali |
| DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2022/275 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2021 | esenzione relativa all’uso del mercurio in altre lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione |
| DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2022/276 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2021 | esenzione relativa all’uso di mercurio nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi generali di illuminazione |
| DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2022/277 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2021 | esenzione relativa all’uso di mercurio nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi generali di illuminazione < 30 W aventi una durata di vita di almeno 20000 ore |
| DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2022/278 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2021 | esenzione relativa all’uso del mercurio nelle lampade ad alogenuri metallici |
| DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2022/279 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2021 | esenzione relativa all’uso del mercurio in altre lampade a scarica per usi speciali |
| DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2022/280 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2021 | esenzione relativa all’uso del mercurio in altre lampade a scarica a bassa pressione |
| DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2022/281 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2021 | esenzione relativa all’uso di mercurio nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi speciali |
| DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2022/282 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2021 | esenzione relativa all’uso di mercurio nelle lampade non lineari trifosforo |
| DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2022/283 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2021 | uso del mercurio in lampade a sodio ad alta pressione (vapore) con un indice di resa cromatica migliorato per usi generali di illuminazione |
| DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2022/284 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 2021 | esenzione relativa all’uso del mercurio in lampade fluorescenti lineari ad attacco doppio per usi generali di illuminazione |
| DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2022/287 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2021 | ‘esenzione relativa all’uso del mercurio in lampade fluorescenti per altri usi generali di illuminazione e usi speciali |
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