17.11.25
Il Regolamento UE n.2017/852 del 17 maggio sul mercurio, del Parlamento UE e del Consiglio, abroga a decorrere dal 1 gennaio 2018, il regolamento (CE) n. 1102/2008 relativo al divieto di esportazione del mercurio metallico e di taluni composti e miscele del mercurio e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico, per quanto concerne i processi e i prodotti privi di mercurio.
Il regolamento si applica a decorrere dal 1 gennaio 2018.
Il regolamento stabilisce le misure e le condizioni relative
L’obiettivo è assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente dalle emissioni e dai rilasci antropogenici di mercurio e di composti del mercurio.
Gli Stati membri possono applicare obblighi più rigorosi rispetto a quelli stabiliti nel presente regolamento, conformemente al TFUE.
L’articolo 11 del regolamento (UE) 2017/852 stabilisce che il mercurio e i composti del mercurio, in forma pura o in miscela, provenienti da quattro fonti considerevoli devono essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e destinati allo smaltimento finale.
Le quattro fonti sono:
Il CAPO II del Regolamento indica per l’appunto le nuove restrizioni al commercio e alla fabbricazione di mercurio (art.3,4), composti del mercurio, miscele di mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio (art.5) ed i relativi Moduli per l’importazione e l’esportazione.
Al CAPO III si dettano invece le restrizioni all’uso e allo stoccaggio del mercurio, dei composti del mercurio e delle miscele di mercurio per attività industriali (art.7 nei nuovi processi di fabbricazione (art.8)) per le attività di estrazione e trasformazione dell’oro a livello artigianale e su piccola scala (art9) e l’Articolo 10 (Amalgama dentale).
Al CAPO IV le regole sullo smaltimento dei rifiuti e dei rifiuti di mercurio: si indicano i rifiuti da smaltire, le informazioni che, ogni anno entro il 31 maggio gli operatori economici che operano nei settori industriali di cui all’articolo 11, lettere a), b) e c), dovranno trasmettere alle autorità competenti degli Stati membri, con le indicazioni sul mercurio presente Lo stoccaggio è regolato all’art.13 (anche temporaneamente in forma liquida purché siano rispettati i requisiti specifici per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio stabiliti negli allegati I, II e II della Dir. 1999/31/CE) e tale stoccaggio sia effettuato in impianti in superficie destinati e attrezzati allo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio).
L’art.14 indica alcune regole per la tracciabilità sulla quantità di rifiuti ricevuti e/o spediti o stoccati dai contesti industriali.
Infine, per quanto riguarda le sanzioni, il CAPO V riporta che gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la loro attuazione. Gli Stati membri notificheranno alla Commissione, entro le rispettive date di applicazione delle pertinenti disposizioni del presente regolamento, tali norme e misure nonché, tempestivamente, ogni modifica ad esse apportata successivamente.
Di seguito gli atti di modifica o integrazione del Regolamento europeo.
Con Regolamento delegato (UE) 2022/2526 del 23 settembre 2022, la Commissione modifica il regolamento (UE) 2017/852 per quanto riguarda lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio in forma liquida in particolare l’art. 13 par.1
i rifiuti di mercurio, compresi quelli prodotti dalle quattro fonti considerevoli in questione, devono essere sottoposti, prima dello smaltimento definitivo, a specifiche operazioni di trattamento, ossia la trasformazione e, qualora siano destinati allo smaltimento in impianti in superficie, la trasformazione e la solidificazione.
L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/852 autorizza, in deroga alla direttiva 1999/31/CE del Consiglio, lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio in forma liquida in discariche appositamente destinate e attrezzate in attesa della trasformazione e della solidificazione.
Il Regolamento europeo prevede la possibilità di stoccaggio in discarica attrezzata, fino al 31 dicembre 2022, nel rispetto dei requisiti in materia di protezione dell’ambiente e della salute umana di cui alla direttiva 1999/31/CE.
Tale termine temporale viene prorogato al 1°Gennaio 2026 dal Regolamento delegato (UE) 2022/2526 del 23 settembre 2022.
La Commissione riporta i dati aggiornati al maggio 2022 in base ai quali ci sono ancora oltre 2 000 tonnellate di rifiuti di mercurio in forma liquida temporaneamente stoccate nell’Unione. Serve quindi più tempo per trasformarle e solidificarle. L’estensione fino al 31 dicembre 2025 del periodo consentito per tale stoccaggio è considerata necessaria per garantire che lo stoccaggio temporaneo nelle discariche continui ad avvenire conformemente ai requisiti applicabili stabiliti nella direttiva 1999/31/CE.