17.11.25
IlComitato di Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale del D.Lgs. 105/2015ha approvatodue nuovi quesiti(n.20 e 21 del 2020) in materia di Seveso III, che seguono a quelli pubblicati nel 2018 e 2019 su tematiche affini alla disciplina degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.
Si tratta dirisposte ai quesiti pervenuti ed elaboratia seguito della riunione del Coordinamento nazionale del 20 luglio 2020.
Il Quesito n.21/2020 riguarda l’identificazione di uno stabilimento come Seveso o meno, a seguito dell’individuazione di una sostanza ritenuta “pericolosa” ai sensi del D.Lgs. n.105/2015, ed i correlati obblighi di presentazione della Notifica.
L’applicazione di un nuovo protocollo sperimentale, da parte di un gestore, ha permesso di definire pericolosa, ai sensi del D.lgs. 105/2015, una specifica sostanza presente in uno stabilimento che, in conseguenza di ciò, rientra negli obblighi di cui al decreto stesso. A quale fattispecie appartiene lo stabilimento, ai fini della individuazione delle tempistiche previste dall’art. 13 del D.lgs. 105/2015 per la presentazione della Notifica e quale termine di decorrenza deve essere applicato?
Uno stabilimento in cui è presente una sostanza classificata, in seguito all’applicazione di un nuovo protocollo sperimentale, come pericolosa, ai sensi del D.lgs. 105/2015, rientra negli obblighi di cui al decreto stesso secondo la definizione di “altro stabilimento”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera g), in quanto non avvia le attività o è costruito il l° giugno 2015 o successivamente a tale data, né è caratterizzato da modifiche ai suoi impianti o attività che determinino un cambiamento del suo inventario delle sostanze pericolose.
Conseguentemente, va applicata la tempistica individuata dall’art 13, comma 1, lettera b) del D.lgs. 105/2015, che prevede la presentazione della Notifica, redatta secondo l’allegato 5, entro un anno a decorrere dalla data nella quale il decreto si applica allo stabilimento. Tale data è da intendersi come quella in cui, al termine del periodo di applicazione del protocollo, il gestore ha adottato la nuova classificazione ai fini Seveso della sostanza pericolosa.