L’elenco delle sostanze chimiche pericolose, per le quali è vietato l’utilizzo e l’immissione in commercio, salvo specifica autorizzazione, è in continuo aggiornamento Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 15 febbraio, è stato pubblicato il Regolamento UE del 14 febbraio 2012, n. 125/2012 che modifica l’allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 inserendo nuove sostanze pericolose all’elenco già esistente. I nuovi inserimenti Le nuove sostanze incluse sono – il diisobutilftalato (DIBP), che risponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione (categoria 1B) ; – il diarsenico triossido, che risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1A) ; – il pentaossido di diarsenico, che risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1A) ; – il cromato di piombo, che risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) e tossica per la riproduzione (categoria 1A) ; – il giallo di piombo solfocromato (colorante CI Pigment Yellow 34), che risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) e tossica per la riproduzione (categoria 1A); – il piombo cromato molibdato solfato rosso (colorante CI Pigment Red 104), che risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) e tossica per la riproduzione (categoria 1A); – il fosfato di tris(2-cloroetile) (TCEP), che risponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione (categoria 1B) ; – il 2,4-dinitrotoluene (2,4 DNT), che risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B). Il loro inserimento nell’allegato XIV è stato riconosciuto come prioritario dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche nella sua raccomandazione del 17 dicembre 2010. Per approfondire Regolamento REACH In base al regolamento REACH n. 1907/2006 sono soggette ad autorizzazione le sostanze cancerogene (categorie 1A o 1B), mutagene (categorie 1A o 1B) e tossiche per la riproduzione (categorie 1A o 1B), in base alla classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 (Regolamento CLP) e le sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche, le sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili e le sostanze per le quali è scientificamente comprovata la probabilità di effetti gravi per la salute umana o per l’ambiente che danno adito ad un livello di preoccupazione equivalente.