Il Ministero dell’Ambiente interviene sulle restrizioni all’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, attraverso il Decreto ministeriale 6/8/2015 pubblicato sulla recente GU del 1 ottobre 2015. Il provvedimento di aggiornamento si pone in attuazione delle Direttive 2015/573/UE, 2015/574/UE del 30 gennaio 2015 e 2015/863 del 31 marzo 2015, e apporta modifica agli allegati del decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 27che attua in Italia la Direttiva madre in materia di sostanze pericolose nelle AEE, Dir. 2011/65/UELe modifiche della Direttiva 2011/65/UELa
Direttiva 2011/65 aveva infatti subito modifica: in particolare dalla
direttiva delegata 2012/50/UE del 10 ottobre 2012 del 10 ottobre 2012 (esenzione sulle applicazioni del piombo) senza però che fosse riportata la scadenza dell’esenzione (fissata al 21 luglio 2016).
Fra le ulteriori modifiche anche il completamento della Tabella dell’Allegato III del
D.Lgs. 27/2014, riportando al al punto 7 c) IV la data di scadenza dell’esenzione (fissata al 21 luglio 2016).
All’Art. 1 il DM 6/8/2015 sostituisce poi l’
allegato II del D.Lgs. 27/2014, che riguarda le sostanze con restrizioni d’uso ed i valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei.
Si legge nel nuovo Allegato II del D.Lgs. 27/2014 che la
restrizione concernente
DEHP, BBP, DBP e DIBP si applica ai dispositivi medici, compresi i dispositivi medici in vitro, e agli strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali a decorrere dal 22luglio 2021.
La restrizione concernente DEHP (Ftalato di bis(2-etilesile), BBP (Benzilbutilftalato), DBP (Dibutilftalato) e DIBP (Diisobutilftalato) non si applica ai cavi o ai pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo all’aggiornamento delle funzionalità o della capacità delle
AEE commercializzate prima del 22 luglio 2019, e dei dispositivi medici, inclusi i dispositivi medici in vitro, e agli strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali, commercializzati prima del 22 luglio 2021.
Infine, la restrizione concernente DEHP, BBP e DBP non si applica ai giocattoli che sono già soggetti alla restrizione concernente DEHP, BBP e DBP di cui all’allegato XVII, voce 51, del
regolamento (CE) n.1907/2006.
Riferimenti normativi:
DECRETO 6 agosto 2015 del MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2015/573/UE, 2015/574/UE del 30 gennaio 2015 e 2015/863 del 31 marzo 2015 di modifica degli allegati del decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 27 sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
(GU Serie Generale n.228 del 1-10-2015)