In Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione (LEGGE 19 maggio 2022, n. 52) del DL Riaperture DL 24/2022 del 24 marzo 2022 (qui il testo definitivo) al cui interno troviamo l’Articolo 9-bis (Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro).
L’articolo, introdotto in Senato, consente ai fini della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro lo svolgimento della formazione con la modalità in presenza e la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona.
Ciò vale
L’articolo 9-bis al DL 24/2022 è stato aggiunto nel corso dell’esame svoltosi in prima lettura al Senato. Lo riportiamo per esteso.
Articolo 9-bis.
(Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro)
Nelle more dell’adozione dell’accordo di cui all’articolo 37, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza.
Il dibattito intorno allo svolgimento dei corsi di formazione per la sicurezza sul lavoro in modalità a distanza risale al DL Fiscale (DL 146/2021) che all’art.13 modifica l’art.37 del Testo Unico di Sicurezza, dedicato alla formazione.
Il DL Fiscale ha introdotto il controverso comma 7-ter nell’art. 37 del Testo Unico di Sicurezza: Il comma prevedeva che, per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti (ai sensi del comma 7 dell’art. 37 del TUS), le relative attività formative venissero svolte interamente con modalità in presenza e ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
Ciò aveva causato un dibattito circa la modalità di formazione del preposto: andava svolta con le nuove indicazioni del comma 7-ter o con quelle degli Accordi per la Formazione del 2011?
A dirimere la questione è arrivato l’Ispettorato Nazionale del Lavoro che con circolare n. 1 del 16 febbraio 2022 ha spiegato che il nuovo comma 7-ter
Pertanto, non veniva messa in discussione la formazione anche a distanza del preposto e dirigente.
Successivamente anche la Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia nella sua Relazione Intermedia del maggio scorso, in un passaggio è tornata sulla formazione del preposto, confermando che l’obbligatoria modalità “in presenza” deve essere considerata validamente attuata, alternativamente, sia come presenza fisica sia come videoconferenza sincrona.
Secondo la Commissione, ciò che caratterizza effettivamente la formazione in presenza rispetto alla formazione e-learning, sarebbe la possibilità di cui dispone il discente, di avere un rapporto diretto con il docente e poter interloquire con lui in tempo reale.
Pertanto, per la Commissione è del tutto ininfluente, ai fini del rispetto della norma che parla solo di “presenza”, il fatto che l’interlocuzione in tempo reale venga realizzata in presenza fisica o in video conferenza sincrona”.
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