UNI ha pubblicato il 20 luglio la UNI/PdR 149:2023 la Prassi di Riferimento che costituisce “Guida metodologica” per l’organizzazione e la gestione dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro erogati in modalità videoconferenza sincrona (VCS). Scaricabile gratuitamente a questa pagina dal sito UNI.
In questo articolo vediamo a chi si rivolge la Guida quali obblighi prevede per i soggetti formatori (enti di formazione), quali attività devono essere svolte con questa modalità e quali figure sono coinvolte nel processo formativo in modalità sincrona secondo il progetto di norma UNI.
A chi si rivolge la Prassi UNI per la Videoconferenza sincrona?
La prassi, liberamente accessibile ma non definitiva, costituisce una guida operativa e gestionale a carattere volontario a supporto di tutti i soggetti legittimati dalla legislazione vigente ad erogare la formazione obbligatoria in materia di SSL. Riguarda quindi coloro che intendono avvalersi della videoconferenza sincrona (VCS) come modalità complementare, integrante o alternativa alla formazione in presenza, nel rispetto della legislazione stessa.
La finalità della PDR è quella di fornire indicazioni e suggerimenti utili ai soggetti formatori, abilitati dalla legislazione vigente in materia di formazione su SSL, per l’organizzazione e la gestione della formazione su SSL erogabile in videoconferenza sincrona (VCS). Non fa esplicito riferimento ai contenuti, articolazioni e specificità dei singoli corsi di formazione obbligatoria in materia di SSL, ma si riferisce esclusivamente agliaspetti metodologici, organizzativi e gestionali per l’erogazione in VCS, validi per qualsiasi corso su SSL erogabile in tale modalità.
Destinatari sono dunque i soggetti istituzionali (Amministrazioni pubbliche), gli Organismi Paritetici, le Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazional e i soggetti formatori accreditati in conformità al modello di accreditamento delle Regioni e Provincia autonoma, ai sensi dell’Intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2009.
Ciò che si richiede è che i soggetti formatori abbiano una struttura organizzativa interna che presidi i processi di produzione della formazione, dall’analisi dei bisogni formativi, alla progettazione, all’erogazione, al monitoraggio e valutazione.
Formazione SSL: cosa contiene la Prassi UNI su videoconferenza
Al punto 5 della Prassi sono trattati alcuni aspetti di tipo organizzativo e gestionale che un soggetto formatore abilitato la formazione in materia di sicurezza sul lavoro dovrebbe tenere in considerazione per garantire l’efficacia e la qualità dei percorsi formativi erogati in VCS. Si tratta della disponibilità di specifiche figure professionali e processi di produzione della formazione in VCS che, seguendo un approccio gestionale per processi, permettano una gestione idonea della modalità di erogazione in VCS nel rispetto della legislazione in materia di formazione sulla sicurezza sul lavoro e dei principi previsti dal quadro europeo e nazionale per l’assicurazione della qualità della formazione professionale non formale (EQAVET).
Al punto 6 UNI individua le caratteristiche di carattere tecnologico e delle funzionalità minime
delle piattaforme multimediali utilizzate dai soggetti formatori per veicolare in modo efficace i contenuti della formazione e per gestire in modo adeguato l’ambiente virtuale che caratterizza la VCS.
delle postazioni degli utenti;
Al punto 7 un focus sulla protezione dei dati personali che il soggetto formatore deve assicurare, sia nella scelta della piattaforma da utilizzare che nella sua gestione durante il percorso formativo.
Al punto 8, sono riportate alcune indicazioni di carattere operativo per la gestione dei corsi in VCS e le procedure da seguire a livello organizzativo e gestionale.
L’Appendice A (informativa) esplicativa e integrativa di quanto descritto nel punto 5.3 relativa a “Compiti, conoscenze e abilità per i profili di responsabile dei processi formativi, docente, tutor d’aula virtuale e tecnico esperto nella gestione della piattaforma multimediale”.
Cosa si intende per formazione in modalità VCS?
La Guida contiene alcune importanti definizioni: definisce “aula virtuale” lo Strumento e ambiente di formazione e apprendimento in cui docente e partecipanti possono interagire, comunicare, discutere in collegamento online in tempo reale.
Fornisce poi una definizione di “formazione in modalità VCS” intesa come “Streaming di un evento formativo in modalità sincrona, che prevede la copresenza di discenti e docenti che interagiscono tra loro presso più postazioni remote, tramite piattaforma multimediale di comunicazione.
Videoconferenza in modalità sincrona: la progettazione dei corsi
Al punto 5.2.2 si richiede al team di progettazione del soggetto formatore di svolgere specifici interventi in sede di macroprogettazione e microprogettazione dei corsi di formazione in videconferenza sincrona
In sede di macroprogettazione:
definizione della strategia formativa da adottare, in termini metodologici e tecnici per lo sviluppo dall’azione formativa in ambiente di aula virtuale;
definizione delle metodologie didattiche attive più idonee per l’erogazione in VCS;
definizione delle modalità di verifica (in itinere e finale) in sincrono (con esclusione di modalità differite) nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione in materia;
definizione dei requisiti tecnologici necessari per la fruizione del corso in modalità VCS;
definizione delle modalità di tutoraggio d’aula virtuale.
In sede di microprogettazione:
definizione delle modalità di svolgimento sincrono delle esercitazioni, lavori di gruppo, casi di studio considerando l’ambiente d’aula virtuale;
definizione delle modalità di interazione discente-docente-tutor d’aula virtuale e delle funzionalità da utilizzare nella piattaforma.
Quali attività svolgere per la formazione in VCS?
La guida dettaglia alcune attività tipiche da svolgere nell’erogazione del corso di formazione in modalità VCS sono dettagliate al punto 5.2.3.:
gestione delle procedure di accesso protetto dei discenti;
docenza in ambiente caratterizzato da virtualizzazione spaziale (aula virtuale);
tutoraggio d’aula virtuale;
rilevazione e tracciabilità della continuità della presenza dei discenti;
gestione delle esercitazioni, lavori di gruppo e in generale delle specifiche metodologie
didattiche attive in sincrono idonee all’ambiente virtuale;
gestione delle verifiche di apprendimento in modalità sincrona;
monitoraggio della continuità di funzionamento delle funzionalità della piattaforma;
gestione dei flussi di comunicazione tra i docenti, tutor e tra gli stessi discenti.
Le figure coinvolte nella formazione in VCS
In appendice A si veda poi la tabella comparativa delle conoscenze e abilità che dovrebbero possedere i profili professionali di
responsabile della progettazione formativa,
docente,
tutor d’aula virtuale
tecnico esperto nella gestione della piattaforma multimediale
nello svolgimento dei rispettivi compiti che ne delineano i profili di competenza.
Al punto 5.3 si fa riferimento alle figure coinvolte a vario titolo nelle attività di formazione in videoconferenza, fornendo delle definizioni e le rispettive competenze.
Il RESPONSABILE DEI PROCESSI FORMATIVI è il soggetto responsabile dei processi di produzione della formazione e garante dei contenuti e della loro coerenza rispetto all’esito dell’analisi dei bisogni formativi e degli obiettivi. Ha la responsabilità di presidiare gli aspetti didattici, organizzativi, informativi, di monitoraggio e valutazione in ambiente virtuale.
IL DOCENTE: è il soggetto in possesso dei requisiti richiesti dalla legislazione vigente in materia di formazione su SSL, esperto delle tematiche oggetto delle attività di formazione e di processi formativi, anche digitali, con particolare riferimento a quelli degli adulti. È responsabile del presidio delle variabili dell’aula virtuale relative alle dinamiche di gruppo ed ai rapporti interpersonali con l’obiettivo di favorire l’apprendimento, la partecipazione e l’interazione attraverso le funzionalità della piattaforma. È responsabile della progettazione e dell’erogazione delle unità didattiche assegnate, dell’individuazione delle strategie e metodologie didattiche attive idonee per l’ambiente virtuale in VCS, della predisposizione dei materiali didattici e delle modalità di verifica in sincrono coerenti con gli obiettivi formativi e nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione in materia di SSL
Il TUTOR D’AULA VIRTUALE Soggetto esperto delle dinamiche di interazione nell’ambiente virtuale in grado di fornire indicazioni operative sulla fruizione del corso, sulle funzionalità della piattaforma e sull’accesso ai diversi ambienti e materiali didattici nonché di supportare i docenti e i discenti durante le attività didattiche e nella somministrazione delle esercitazioni e delle prove di verifica. È responsabile del monitoraggio dell’andamento dell’attività didattica, della rilevazione delle esigenze dei partecipanti e della gestione della modulistica nell’ambito della piattaforma utilizzata
La figura del “TECNICO ESPERTO NELLA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA MULTIMEDIALE” trattato al punto 5.3 viene individuato nel “Soggetto che garantisce la gestione tecnica della piattaforma utilizzata per la VCS. È responsabile della gestione delle eventuali criticità nel funzionamento della piattaforma, della configurazione degli ambienti virtuali, dell’anagrafica, della profilazione degli utenti e del monitoraggio degli accessi in collaborazione con il tutor d’aula virtuale”.
Videoconferenza sincrona: cosa dice il DL Riaperture convertito
Ricordiamo che la Legge di conversione (LEGGE 19 maggio 2022, n. 52) del DL Riaperture DL 24/2022 del 24 marzo 2022 con l’Articolo 9-bis (Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro) ha consentito, ai fini della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, lo svolgimento della formazione con la modalità in presenza e la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona.
Anche la Commissione Parlamentare Lavoro nella sua Relazione annuale presentata in Senato, parlando della formazione in salute e sicurezza per la figura del Preposto, dopo la riforma operata dal DL Fiscale convertito, ha confermato che per “formazione in presenza” deve essere considerata validamente attuata sia la presenza fisica sia la videoconferenza sincrona. Ciò che caratterizza infatti la formazione “in presenza” rispetto alla formazione e-learning è la possibilità di avere un rapporto diretto con il docente, condizione che si realizza tanto nella formazione in presenza in aula che in videoconferenza sincrona.
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